La stagione delle proroghe e l'intervento della Corte di Giustizia

Nonostante tali provvedimenti la partita rimaneva ancora aperta in quanto la stessa norma con la quale era stato abrogato il diritto di insistenza, disponeva la proroga delle concessioni marittime demaniali non ancora scadute al 31 dicembre 2015 (decreto legge 194/2009, convertito dalla legge 25/2010).

Successivamente con la legge 221/2012 la scadenza delle concessioni marittime demaniali veniva nuovamente prorogata al 31 dicembre 2020, con l'intento di garantire l'operatività delle concessioni in essere fintanto che non si fosse emanata una disciplina organica della materia.

La proroga “indiscriminata” della durata delle concessioni veniva censurata dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 14 luglio 2016 (sentenza “Promoimpresa”) in quanto contraria non solo ai principi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla direttiva Bolkestein ma, nell’ipotesi in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, anche ai principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti dal Trattato dell’Unione.

La citata sentenza non si limita a censurare un “sistema” errato, ma offre alcuni spunti interpretativi che meritano di essere sottolineati specie con riferimento all'operatività delle eccezioni ai principi introdotti dalla direttiva Bolkestein.

In particolare la Corte ha evidenziato che spetta, comunque, al giudice italiano la decisione relativa all'esistenza di tali eccezioni, valutando se le concessioni balneari costituiscano o meno un numero limitato a causa della scarsità delle risorse naturali – con conseguente non assoggettamento delle stesse ai principi della direttiva -.

In secondo luogo la sentenza ha precisato che le concessioni balneari (attraverso le quali un soggetto viene autorizzato a esercitare un’attività economica su un’area demaniale) non sono direttamente ascrivibili alla categoria delle diverse concessioni di servizi: l'applicabilità a dette concessioni della direttiva Bolkestein deve, quindi, essere rimessa alla decisione dei singoli giudici nazionali che, quindi, dovranno valutare se la disciplina delle concessioni balneari debba essere o meno conforme ai principi comunitari.

Infine la Corte europea ha riconosciuto la validità di una “proroga” soltanto se fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento e a condizione che non sia indiscriminata e generalizzata, ma che, invece, si fondi su una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare della concessione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della stessa e, proprio per quel motivo, ha effettuato i relativi investimenti.

Avv. Pietro Maria Di Giovanni