La validità delle concessioni in essere dopo la pronuncia della Corte di Giustizia
Utilizzando le indicazioni della Corte Europea, la legge di bilancio per il 2019 aveva disposto anche l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per 15 anni cioè fino al primo gennaio 2034.
Il legislatore aveva motivato la proroga con la necessità di assicurare la tutela e la custodia delle coste italiane – indubbia risorsa per la promozione e lo sviluppo del turismo – nonché di proteggere l’occupazione e il reddito delle imprese balneari, già gravemente penalizzate da eventi straordinari conseguenza dei cambiamenti climatici.
Inoltre nel tentativo di eludere le previsioni comunitarie, la legge di bilancio per il 2019 prevedeva l’emanazione di una normativa regolamentare con la quale sottoporre a revisione l'intero sistema delle concessioni demaniali marittime; promuovere attività di mappatura e ricognizione delle concessioni esistenti, degli investimenti effettuati dai concessionari, delle tempistiche necessarie per il loro ammortamento; delineare modelli di gestione delle imprese turistico-ricreative, anche ricorrendo allo schema del partenariato pubblico-privato, per valorizzare la tutela e l’utilizzazione del bene demaniale; revisionare le norme vigenti in materia di concessioni demaniali marittime a partire dal Codice della navigazione.
Con un secondo provvedimento, inoltre, si sarebbero dovute emanare le norme tecniche attraverso le quali disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni.
I buoni propositi governativi, però, sono rimasti solo sulla carta: nessuna normativa é stata emanata ed anzi per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, nel frattempo esplosa, il Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), nel confermare la proroga quindicennale, ha anche imposto il divieto per le amministrazioni di avviare o proseguire i procedimenti amministrativi per il rilascio o per l’assegnazione con procedure di evidenza pubblica delle aree già oggetto di concessione.
Difatto le concessioni demaniali balneari esistenti risultavano immodificabili fino al termine della proroga, fissato al primo gennaio 2034.
Con il successivo d.l. 104/2020 – c.d. decreto agosto – veniva estesa la proroga quindicennale anche alle concessioni lacuali e fluviali e alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture nautiche.
Questo “stallo” normativo che di fatto congelava gli effetti della direttiva Bolkestein non é passato inosservato: le Regioni hanno fornito indicazioni su come disciplinare gli effetti della proroga che molte amministrazioni comuninali hanno seguito; soltanto poche amministrazioni, invece, hanno rifiutato di applicarla ritenendola in contrasto con i principi comunitari.
Per cercare di ottenere il rispetto dei principi comunitari si è mossa anche l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato che ha diffidato le amministrazioni che avevano scelto la strada della proroga e in alcuni casi ha impugnato giudizialmente gli atti con i quali la stessa veniva concessa.
Anche l'Unione Europea si è fatta sentire e il 3 dicembre 2020, ha avviato nei confronti dell’Italia un formale procedimento di infrazione, ritenendo che l'estensione della durata delle concessioni balneari operata dalla legge di Bilancio per il 2019 sia in contrasto con il diritto europeo e con la sentenza della Corte Ue del 14 luglio 2016 e, in particolare, con i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, ribadendo l’obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure aperte, pubbliche, trasparenti e imparziali.
L'avvio del procedimento di infrazione comunitaria ha avuto, come effetto primario, quello di indurre le amministrazioni comunali a rifiutare l'estensione della durata delle concessioni demaniali, nonostante il dettato normativo.
Avv. Pietro Maria Di Giovanni